Associazione
Statuto
Statuto dell'associazione Wild Paws Italia.
TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ E ATTIVITÀ
Art. 1 – Costituzione, denominazione e natura giuridica
- È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione denominata “Wild Paws Italia”, di seguito denominata “Associazione”.
- A decorrere dall'iscrizione nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assume la denominazione “Wild Paws Italia APS”, potendo utilizzare l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore e, mediante l'iscrizione nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale”, la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), di seguito “CTS”.
- L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del CTS.
- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dalle relative disposizioni di attuazione e, per quanto compatibile, dal Codice civile, nonché dagli eventuali regolamenti adottati dagli organi associativi competenti.
Art. 2 – Sede
- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Misano Adriatico (RN).
- Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica del presente Statuto.
- Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste per le modifiche statutarie.
- Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni, gruppi territoriali o altre articolazioni organizzative dell'Associazione in Italia o all'estero, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 3 – Durata
- L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 – Principi, finalità e attività di interesse generale
- L'Associazione si ispira ai principi della Costituzione italiana, della dignità e dell'autodeterminazione della persona, dell'uguaglianza, della libertà, della solidarietà, della partecipazione democratica, della non discriminazione e del rispetto dei diritti umani.
- L'Associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente da organizzazioni politiche, religiose o economiche.
- L'Associazione promuove, in particolare, i principi di pace, ecologia, antirazzismo, antifascismo, antiautoritarismo, contrasto all'abilismo, libertà, inclusione, autodeterminazione, consenso, responsabilità individuale e collettiva e transfemminismo.
- L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del CTS:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, di cui alla lettera i);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, di cui alla lettera w) dell'articolo 5, comma 1, del CTS;
- ove concretamente riconducibili alle fattispecie previste dalla normativa vigente, educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'articolo 5, comma 1, del CTS.
- Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione persegue in particolare i seguenti scopi:
- diffondere una conoscenza consapevole, inclusiva e rispettosa del Puppy-Play, del Pet-Play, della comunità Furry, e dell'Animal Roleplay e, più in generale, delle culture e comunità legate agli ambiti Fetish e Kinky;
- promuovere la conoscenza culturale e sociale delle suddette comunità, contrastando stereotipi, stigma, pregiudizi e discriminazioni;
- creare occasioni e spazi di aggregazione, socializzazione e supporto per le persone interessate al Puppy/Pet-Play, al Furry e all'Animal Roleplay, nel rispetto della sicurezza, del consenso, dell'autodeterminazione, del benessere psicofisico e della responsabilità individuale;
- organizzare attività informative, educative e culturali quali incontri, workshop, seminari, tavole rotonde, gruppi di discussione, conferenze e iniziative pubbliche;
- promuovere buone pratiche relative a consenso, sicurezza, autodeterminazione, gestione dei confini personali, prevenzione dei comportamenti lesivi e tutela della persona;
- promuovere e tutelare i diritti civili e sociali delle persone LGBT+, contrastando ogni forma di discriminazione fondata su orientamento sessuale, identità o espressione di genere, caratteristiche sessuali, sieropositività, disabilità, origine, appartenenza etnica, convinzioni personali o altre condizioni personali o sociali;
- contrastare omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, afobia, intersexfobia, sierofobia e ogni altra forma di stigmatizzazione o discriminazione;
- promuovere la visibilità, la dignità e la piena vivibilità delle identità LGBT+ e delle altre identità minoritarie o socialmente stigmatizzate;
- contrastare bullismo, mobbing, molestie, violenza e discriminazioni nei confronti delle persone appartenenti alle comunità di riferimento dell'Associazione;
- promuovere una cultura della libertà, dell'autodeterminazione e della consapevolezza in materia di corporeità, relazioni, sessualità e affettività, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di consenso, sicurezza, responsabilità e tutela della persona;
- promuovere il diritto alla salute e la corretta informazione sanitaria, anche attraverso attività di prevenzione e sensibilizzazione sulle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST) e sull'HIV/AIDS, senza svolgere attività sanitaria riservata a professionisti o strutture abilitate, salvo che nel rispetto delle relative normative e mediante soggetti legalmente autorizzati;
- contrastare lo stigma e la discriminazione nei confronti delle persone che vivono con HIV/AIDS e delle persone sieropositive;
- promuovere la libera condivisione dei saperi e la produzione e diffusione di materiali culturali e informativi;
- promuovere una cultura laica, aconfessionale, inclusiva e rispettosa delle differenze;
- promuovere l'accessibilità e contrastare l'abilismo, favorendo la piena partecipazione delle persone con disabilità e, ove possibile e secondo la normativa vigente, la rimozione delle barriere architettoniche, comunicative e organizzative;
- promuovere la partecipazione civica e il confronto con istituzioni, enti pubblici, enti del Terzo Settore e altre organizzazioni;
- sostenere, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e dei diritti umani, iniziative di solidarietà e di tutela dei popoli e delle persone soggette a oppressione o discriminazione.
- Le attività dell'Associazione relative al Puppy/Pet-Play, Furry, Animal Roleplay e agli ambiti Fetish/Kinky sono svolte esclusivamente per finalità culturali, educative, informative, ricreative, aggregative e di tutela dei diritti, nell'ambito delle attività di interesse generale dell'Associazione e nel rispetto della legge.
- Tali attività sono improntate ai principi di consenso libero e informato, autodeterminazione, sicurezza, responsabilità, rispetto dei confini personali, tutela della dignità e del benessere delle persone partecipanti.
- L'Associazione non svolge attività di prostituzione, intermediazione sessuale o prestazioni sessuali. Le attività aventi contenuto sessuale, Fetish o Kinky non sono rivolte ai minori e non sono organizzate né consentite nell'ambito di attività associative destinate ai minori.
- L'Associazione può realizzare, a titolo esemplificativo:
- incontri sociali, eventi culturali, serate a tema, ritrovi, momenti di aggregazione e iniziative comunitarie;
- workshop, seminari, conferenze, tavole rotonde e gruppi di discussione;
- iniziative artistiche, musicali, letterarie, fotografiche, audiovisive e performative coerenti con le finalità associative;
- attività editoriali e divulgative, anche mediante siti internet, pubblicazioni periodiche, libri, materiali informativi, podcast, video e altri strumenti di comunicazione;
- iniziative di sensibilizzazione contro stigma, discriminazione, bullismo, violenza e marginalizzazione;
- attività di informazione e prevenzione in materia di salute sessuale e IST, anche attraverso la collaborazione con professionisti e soggetti qualificati;
- attività di informazione, educazione e sensibilizzazione rivolte, ove consentito dalla normativa vigente e nel rispetto delle competenze e autorizzazioni richieste, a scuole, università, enti pubblici e privati;
- attività di ricerca sociale, culturale e, ove consentito dalla normativa, collaborazione a progetti di ricerca;
- collaborazioni, convenzioni e partenariati con enti pubblici, enti del Terzo Settore, associazioni, istituzioni, università, professionisti e altri soggetti aventi finalità compatibili;
- partecipazione a manifestazioni, festival, convegni, campagne e iniziative culturali nazionali e internazionali.
- L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del CTS, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- L'individuazione concreta delle eventuali attività diverse è deliberata dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dell'Assemblea.
- L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico, richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dell'articolo 7 del CTS e dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- L'Associazione può collaborare con enti locali, amministrazioni pubbliche, enti del Terzo Settore, organizzazioni nazionali e internazionali, università, istituzioni culturali e altri soggetti pubblici o privati, anche mediante convenzioni e accordi di collaborazione.
TITOLO II – ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORATORI
Art. 5 – Associati
- Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e intendano partecipare alla vita associativa, contribuendo con la propria attività, competenza, esperienza o disponibilità. L'Associazione è a struttura aperta e non può porre limitazioni discriminatorie all'ammissione degli associati.
- Il numero degli associati, qualora l’Associazione sia iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in qualità di Associazione di Promozione Sociale, non può essere inferiore a sette persone fisiche, ovvero al diverso numero minimo previsto dalla normativa vigente. Laddove il numero degli associati scenda al di sotto del minimo previsto dall’articolo 35 del CTS, l’Associazione è tenuta a reintegrarlo entro un anno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro che, successivamente, presentino domanda di ammissione e vengano ammessi secondo le disposizioni del presente Statuto.
- La domanda di ammissione deve contenere l’impegno a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi, nonché a condividere e rispettare i valori, i principi e le finalità che costituiscono il fondamento e l’identità dell’Associazione.
- L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
- Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'Associazione e con le attività di interesse generale dalla stessa svolte.
- L'ammissione non può essere limitata per un periodo temporaneo.
- La deliberazione di ammissione è annotata nel libro degli associati.
- In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e comunicarla alla persona interessata nei termini previsti dalla legge.
- La persona la cui domanda di ammissione sia stata respinta può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dal regolamento associativo.
- La quota associativa è annuale, non è trasferibile e non è rimborsabile, rivalutabile o ripetibile in caso di recesso, decadenza, esclusione o altra cessazione del rapporto associativo.
- La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Diritti e doveri degli associati
- Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.
- Gli associati hanno diritto:
- di partecipare alla vita associativa;
- di partecipare alle Assemblee secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- di esercitare il diritto di voto quando in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- di eleggere ed essere eletti negli organi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- di esaminare i libri sociali e ottenere informazioni sull'attività dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- di partecipare alle attività associative;
- di recedere liberamente dall'Associazione.
- Il diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, purché la mancata regolarità non derivi da una sospensione o da un provvedimento non previamente comunicato all'interessato.
- Ogni associato avente diritto al voto ha un voto.
- Il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- Gli associati hanno il dovere:
- di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;
- di rispettare le deliberazioni degli organi associativi legittimamente adottate;
- di comportarsi in modo coerente con le finalità dell'Associazione;
- di corrispondere la quota associativa annuale;
- di contribuire, secondo le proprie possibilità e disponibilità, alla vita associativa.
Art. 7 – Volontari
- L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le APS.
- È volontario dell'Associazione chi, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti.
- L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.
- Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalla normativa vigente.
- Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo i casi e nei limiti espressamente consentiti dalla legge.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione relativo all'attività di volontariato svolta, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
- I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro dei volontari e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 8 – Lavoratori e collaboratori
- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità associative, nel rispetto dell'articolo 36 del CTS.
- Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività dell'Associazione non può superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le APS.
- In particolare, ove applicabile, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al venti per cento del numero degli associati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla normativa applicabile e garantiscono ai lavoratori condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi applicabili.
Art. 9 – Perdita della qualità di associato
- La qualità di associato si perde per:
- recesso;
- decadenza;
- esclusione;
- morte.
- Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, salvo gli effetti eventualmente previsti dalla legge per le obbligazioni già assunte.
- L'associato che non rinnovi la propria adesione e non provveda al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto, secondo modalità previamente definite dal regolamento associativo.
- L'esclusione può essere deliberata nei confronti dell'associato che:
- violi gravemente il presente Statuto o gli eventuali regolamenti;
- violi gravemente le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- tenga comportamenti gravemente incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- arrechi intenzionalmente o per grave negligenza un danno rilevante all'Associazione;
- commetta fatti che rendano oggettivamente incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- L'esclusione non può essere deliberata per motivi discriminatori né per il semplice dissenso rispetto a opinioni, orientamenti o decisioni legittimamente espresse nella vita associativa.
- Il Consiglio Direttivo, prima di deliberare l'esclusione, deve contestare per iscritto gli addebiti all'interessato e consentirgli di presentare osservazioni e difese entro un termine di 15 giorni dalla contestazione.
- La deliberazione di esclusione è assunta con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti del Consiglio Direttivo.
- La deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato mediante mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
- L'associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Il ricorso non sospende automaticamente gli effetti della deliberazione, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.
- Il ricorso all'Assemblea non pregiudica il diritto dell'interessato di rivolgersi all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 10 – Organi associativi
- Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, quando nominato o obbligatorio ai sensi di legge;
- il Comitato di Vigilanza, quando attivato ai sensi del presente Statuto.
- Le cariche associative sono elettive, salvo le eventuali cariche onorifiche prive di funzioni esecutive.
- Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le cariche elettive durano due anni e i loro componenti sono rieleggibili.
- Le riunioni degli organi associativi possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, garantire la loro effettiva partecipazione, consentire l'esercizio del diritto di voto e assicurare la verbalizzazione delle deliberazioni.
Art. 11 – Incompatibilità e ineleggibilità negli organi associativi
- Non possono essere eletti negli organi dell’Associazione coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dal presente Statuto.
- In particolare, non sono eleggibili:
- i soggetti che ricoprano incarichi in enti o organizzazioni che svolgano attività direttamente in conflitto e/o concorrenti con quelle dell'Associazione, qualora tale incarico determini un concreto e attuale conflitto di interessi;
- coloro che abbiano in essere rapporti che possano determinare un conflitto di interessi stabile e continuativo con l’Associazione.
- La sussistenza di rapporti personali, professionali, economici o di altra natura tra componenti degli organi associativi che determinino, in relazione a una specifica deliberazione, un concreto e attuale conflitto di interessi comporta l’obbligo di astensione dalla discussione e dalla votazione sulla relativa deliberazione. L'astensione e le relative motivazioni sono riportate nel verbale della riunione.
- La sopravvenienza di una causa di incompatibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica qualora la causa non sia rimossa entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro trenta giorni dalla contestazione.
- Il Consiglio Direttivo e, ove istituito, il Comitato di Vigilanza, nell’ambito delle rispettive competenze, verificano il rispetto delle disposizioni del presente articolo e adottano i conseguenti provvedimenti nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Il componente dell’organo interessato dal provvedimento non può partecipare alla discussione né alla deliberazione relativa alla propria posizione e deve astenersi dal voto.
Art. 12 – Assemblea degli associati
- L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Il diritto di voto è esercitato dagli associati che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 6 del presente Statuto.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- Sono di competenza inderogabile dell'Assemblea, oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto:
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, quando previsto o ritenuto opportuno;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto dalla legge e salvo che la relativa funzione sia attribuita all'Organo di Controllo nei casi consentiti;
- l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione delle relative azioni di responsabilità;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati, quando il relativo ricorso sia sottoposto all'Assemblea;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto;
- l'approvazione degli eventuali regolamenti associativi di propria competenza;
- la deliberazione sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- la deliberazione sugli indirizzi generali, sui programmi e sulle attività fondamentali dell'Associazione;
- ogni altro argomento attribuito dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea può inoltre esprimere indirizzi e raccomandazioni al Consiglio Direttivo su ogni questione riguardante la vita dell'Associazione.
- Ogni associato avente diritto al voto dispone di un solo voto.
- Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.
Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea
- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio.
- L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo oppure almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
- In caso di richiesta di convocazione da parte degli associati, il Presidente provvede alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione, salvo termini diversi stabiliti dalla legge.
- La convocazione deve essere effettuata almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante comunicazione scritta, anche tramite strumenti telematici idonei a comprovare l'avvenuta ricezione.
- La convocazione può inoltre essere pubblicata sul sito internet dell'Associazione e mediante ogni altro mezzo idoneo a garantire la conoscibilità della riunione.
- L'avviso di convocazione deve indicare:
- il giorno;
- l'ora;
- il luogo o le modalità telematiche di partecipazione;
- l'ordine del giorno;
- l'eventuale data e ora della seconda convocazione.
- La seconda convocazione dell’Assemblea ordinaria può essere fissata anche nello stesso giorno della prima, purché intercorrano almeno due ore tra le due convocazioni. La seconda convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento è fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.
Art. 14 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e il diritto di partecipazione e voto degli intervenuti.
- In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente, in proprio o per delega, almeno la metà degli associati aventi diritto di voto.
- In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega.
- Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
- Le astensioni non sono computate tra i voti espressi.
- Per la revoca dei componenti degli organi sociali è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
- Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
- Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, salvo diversa maggioranza inderogabile prevista dalla legge.
- Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
- I verbali sono conservati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi i requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- I componenti del Consiglio Direttivo devono essere persone fisiche associate all'Associazione.
- La composizione del Consiglio Direttivo deve in ogni caso rispettare i requisiti previsti dall'articolo 26 del CTS.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, ove non eletti direttamente dall'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.
- I componenti del Consiglio Direttivo svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
- I componenti possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa e secondo le maggioranze previste dal presente Statuto.
- Qualora, nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo risulti composto da un numero di componenti inferiore al numero massimo previsto dal presente Statuto, ovvero vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo, valutate le esigenze organizzative e di funzionamento dell’Associazione e nel rispetto della normativa vigente, può deliberare di procedere all’integrazione o alla sostituzione dei componenti necessari, secondo le seguenti modalità:
- procedere, ove disponibili, al subentro dei candidati non eletti nell’ultima votazione, secondo l’ordine risultante dalla medesima votazione;
- convocare l’Assemblea degli associati affinché provveda all’elezione dei componenti necessari per l’integrazione o la sostituzione del Consiglio Direttivo.
- I componenti così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea utile, che provvede alla ratifica o alla sostituzione, e comunque cessano insieme agli altri componenti alla naturale scadenza del mandato.
- Qualora venga meno la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade e il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, deve convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.
Art. 16 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio da sottoporre all'Assemblea.
- Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due consiglieri.
- La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche tramite strumenti telematici, almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo casi di comprovata urgenza.
- L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo o le modalità telematiche e l'ordine del giorno.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, è presieduto dal consigliere più anziano di età.
- Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la legge disponga diversamente.
- Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.
- Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, associati, esperti, professionisti, responsabili di gruppi di lavoro o altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione delle materie riservate inderogabilmente all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.
- In particolare il Consiglio Direttivo:
- predispone i programmi e i progetti dell'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio e gli eventuali ulteriori documenti contabili previsti dalla legge;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie e regolamentari;
- delibera sull'ammissione degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- determina annualmente la quota associativa;
- delibera sull'apertura e gestione di conti correnti bancari e postali;
- delibera l'assunzione di lavoratori e il ricorso a collaborazioni professionali, nei limiti previsti dalla legge;
- organizza e coordina le attività associative;
- istituisce gruppi di lavoro, commissioni e strutture operative;
- nomina eventuali responsabili di gruppi, progetti o sedi operative;
- delibera la partecipazione a bandi, progetti, convenzioni e partenariati;
- delibera sulle attività diverse, nei limiti previsti dall'articolo 6 del CTS;
- cura la corretta tenuta dei libri sociali;
- assicura il rispetto degli obblighi assicurativi, contabili e amministrativi previsti dalla legge;
- compie ogni altro atto di amministrazione non espressamente riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o agli altri organi.
Art. 18 – Presidente e Vicepresidente
- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- Il Presidente:
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla gestione dell'Associazione;
- rappresenta l'Associazione nei rapporti con enti pubblici e privati;
- sottoscrive gli atti dell'Associazione;
- provvede agli incassi e ai pagamenti deliberati dagli organi competenti;
- può compiere gli atti di ordinaria amministrazione necessari al funzionamento dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Direttivo.
- In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e ne esercita le funzioni delegate.
Art. 19 – Tesoriere
- Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
- In particolare:
- cura la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili;
- collabora alla predisposizione del bilancio;
- verifica la regolarità degli incassi e dei pagamenti;
- conserva la documentazione amministrativa e contabile;
- collabora con l'Organo di Controllo, ove nominato.
- Il Tesoriere opera secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e non dispone autonomamente del patrimonio dell'Associazione al di fuori delle competenze attribuitegli.
Art. 20 – Segretario
- Il Segretario coadiuva il Presidente e gli altri organi associativi nella gestione amministrativa e documentale.
- Il Segretario:
- redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- cura le convocazioni degli organi associativi;
- collabora alla tenuta del libro degli associati;
- collabora alla tenuta del registro dei volontari;
- cura la conservazione della documentazione associativa;
- svolge gli ulteriori compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Presidente Onorario
- Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di uno o più Presidenti Onorari tra persone che abbiano ricoperto in passato la carica di Presidente o che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione.
- La nomina è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi.
- La carica di Presidente Onorario è esclusivamente onorifica e non comporta poteri di rappresentanza, amministrazione o gestione dell'Associazione.
- Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle riunioni degli organi associativi senza diritto di voto.
- L'Assemblea può revocare la carica per giusta causa.
TITOLO IV – ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO
Art. 22 – Organo di Controllo
- L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea quando la nomina è obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del CTS entro i termini previsti dalla legge o quando l'Assemblea ne ravvisi l'opportunità.
- L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.
- Qualora sia monocratico, il componente deve essere scelto tra i soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 2397, comma 2, del Codice civile e dall'articolo 30 del CTS. Qualora sia collegiale, tali requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- Qualora sia attribuita all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti, il relativo componente o i relativi componenti devono possedere i requisiti previsti dalla normativa sulla revisione legale.
- L'Organo di Controllo dura in carica due anni, salvo diversa durata prevista dalla legge, ed è rieleggibile.
- L'Organo di Controllo:
- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- redige le relazioni previste dalla legge e dal presente Statuto;
- attesta, nei casi previsti dalla legge, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida applicabili;
- esercita gli ulteriori compiti attribuitigli dalla legge.
- L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Quando previsto dalla legge e ricorrendone i requisiti, la revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo.
Art. 23 – Comitato di Vigilanza
- Il Comitato di Vigilanza è un organo associativo interno, distinto dall'Organo di Controllo previsto dall'articolo 30 del CTS, di garanzia statutaria e regolamentare che può essere attivato dall'Assemblea quando ne ravvisi la necessità.
- Il Comitato è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto di voto.
- I componenti del Comitato di Vigilanza durano in carica due anni e sono rieleggibili.
- La carica di componente del Comitato di Vigilanza è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e con ogni altra carica associativa incompatibile secondo la legge o il regolamento.
- Il Comitato:
- formula pareri sull'interpretazione e sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
- vigila, nell'ambito delle proprie competenze, sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
- può facilitare la composizione amichevole delle controversie interne tra associati e tra associati e organi associativi;
- può formulare raccomandazioni agli organi dell'Associazione;
- svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dall'Assemblea.
- Il Comitato non può sostituirsi agli organi cui la legge o il presente Statuto attribuiscono specifiche competenze.
- Le funzioni del Comitato non pregiudicano il diritto degli associati di ricorrere all'autorità giudiziaria o agli altri strumenti di tutela previsti dalla legge.
- Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale.
TITOLO V – PARTECIPAZIONE, GRUPPI DI LAVORO E TUTELA DELLA COMUNITÀ
Art. 24 – Gruppi di lavoro e deleghe
- Il Consiglio Direttivo, al fine di favorire la partecipazione degli associati e la diffusione delle responsabilità, può istituire gruppi di lavoro, commissioni e gruppi progettuali.
- I gruppi di lavoro possono essere composti da associati e, ove necessario, da collaboratori o esperti esterni.
- Ogni gruppo opera sulla base di un mandato o di una delega deliberata dall'organo competente.
- I gruppi di lavoro non hanno autonoma capacità di rappresentanza dell'Associazione e non possono assumere obbligazioni in nome della stessa senza specifica delega, parimenti non costituiscono organi sociali dell’Associazione.
- I materiali, progetti e risultati realizzati nell’ambito delle attività associative sono utilizzati dall’Associazione nel rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale e degli eventuali accordi stipulati con gli autori e gli altri aventi diritto.
- I gruppi di lavoro operano nel rispetto dei principi di trasparenza, democraticità, inclusione, partecipazione, consenso e assenza di fini di lucro.
- Il sistema delle deleghe e dei gruppi di lavoro è finalizzato a favorire la partecipazione diffusa ed evitare indebite concentrazioni di potere o la trasformazione dell'Associazione in uno strumento di interesse personale.
Art. 25 – Privacy, immagine, pseudonimi e riservatezza
- L'Associazione tratta i dati personali degli associati, volontari, collaboratori, partecipanti alle attività e degli altri soggetti con cui entra in rapporto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- L'Associazione adotta misure organizzative e tecniche adeguate alla protezione dei dati personali e alla loro riservatezza.
- Particolare attenzione è prestata alla riservatezza delle persone che partecipano alle attività dell'Associazione quando la partecipazione possa rivelare informazioni relative alla loro identità associativa, orientamento sessuale, identità di genere, salute, pseudonimo o appartenenza a specifiche comunità.
- La pubblicazione o diffusione di immagini, fotografie, registrazioni audio-video, nomi, pseudonimi o altri elementi identificativi avviene nel rispetto della normativa vigente e delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
- L'Associazione adotta, ove opportuno, regole interne volte a tutelare la riservatezza e la sicurezza delle persone partecipanti agli eventi associativi.
- La tutela della riservatezza non può comunque essere utilizzata per impedire gli adempimenti previsti dalla legge o l'esercizio dei diritti di controllo spettanti agli associati e agli organi competenti.
- Il trattamento delle categorie particolari di dati personali è effettuato esclusivamente nei casi e con le garanzie previste dalla normativa vigente.
TITOLO VI – LIBRI SOCIALI E DOCUMENTAZIONE
Art. 26 – Libri sociali
- L'Associazione tiene i libri sociali e gli altri registri previsti dalla normativa vigente.
- In particolare, sono tenuti:
- il libro degli associati;
- il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.
- I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo competente e possono essere conservati anche in formato elettronico o digitale, nel rispetto della normativa vigente.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità che garantiscano il diritto di accesso, la tutela della riservatezza e la corretta conservazione della documentazione.
- Il Consiglio Direttivo disciplina le modalità pratiche di consultazione, anche mediante apposito regolamento.
TITOLO VII – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
Art. 27 – Patrimonio e risorse economiche
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie, diritti e ogni altra risorsa acquisita legittimamente.
- Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare, a titolo esemplificativo:
- dalle quote associative;
- da contributi degli associati;
- da contributi pubblici e privati;
- da erogazioni liberali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da raccolte fondi;
- da contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- da proventi delle attività di interesse generale;
- da proventi delle eventuali attività diverse svolte nei limiti previsti dall'articolo 6 del CTS;
- da rendite patrimoniali;
- da ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.
- Le risorse dell'Associazione sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o cessazione del rapporto associativo.
- Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione o destinati all'incremento del patrimonio.
Art. 28 – Esercizio sociale e bilancio
- L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio secondo le forme e i contenuti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto della dimensione economica dell'Associazione e dei relativi obblighi contabili.
- Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il termine previsto dalla legge.
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione redige e deposita il bilancio sociale.
- Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige e deposita i rendiconti relativi alle raccolte fondi.
- Il bilancio e gli ulteriori documenti soggetti a deposito sono messi a disposizione degli associati secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e sono depositati presso il RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.
TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 – Scioglimento, trasformazione, fusione e scissione
- La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea secondo le maggioranze previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.
- In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
- Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente ove previsto dalla normativa vigente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'articolo 9 del CTS e dalla normativa vigente.
- È in ogni caso esclusa qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo tra gli associati.
Art. 30 – Regolamenti associativi
- L'Associazione può adottare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi, procedurali e operativi non dettagliatamente regolati dal presente Statuto.
- I regolamenti devono essere conformi alla legge e al presente Statuto.
- I regolamenti che incidono sui diritti fondamentali degli associati o sull'organizzazione degli organi associativi sono approvati dall'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti organizzativi e procedure interne di carattere esecutivo, purché non in contrasto con il presente Statuto o con le deliberazioni dell'Assemblea.
Art. 31 – Disposizioni finali e transitorie
- In conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 15, comma 5, il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione, nominato nell’atto costitutivo, dura in carica quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo. Alla scadenza del quadriennio, il Consiglio Direttivo cessa dalla carica e si procede al rinnovo secondo le disposizioni del presente Statuto.
- In deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, il primo esercizio sociale può avere durata diversa da quella ivi prevista, come stabilito nell’atto costitutivo. Per i successivi esercizi si applicano le disposizioni del presente Statuto.
- Le disposizioni del presente Statuto si interpretano e si applicano in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle relative disposizioni attuative e alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.
- Qualora una disposizione del presente Statuto risulti incompatibile con una norma inderogabile sopravvenuta, essa si intende automaticamente sostituita o integrata dalla disposizione legislativa applicabile, senza che ciò comporti necessariamente la nullità delle restanti disposizioni statutarie.
- Le eventuali modifiche normative che incidano sui requisiti delle APS, sulla tenuta del RUNTS, sugli obblighi contabili, sulla disciplina dei volontari o degli organi associativi si applicano, se iscritta al registro, all'Associazione nei termini previsti dalla legge.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice civile e della normativa vigente in materia.
- Le eventuali disposizioni transitorie relative alla prima nomina degli organi associativi, alla prima applicazione del presente Statuto o alla fase precedente l'iscrizione nel RUNTS possono essere disciplinate nell'atto costitutivo o da apposite deliberazioni dell'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.